La Direttiva del 30 aprile 2021 "Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali" del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata emanata in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “Codice della protezione civile”. In particolare, nel comma 4 dell'articolo 18 viene precisato che “le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione” sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 del codice al fine di “garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
La finalità è quella di "omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale". Nella Direttiva, come previsto dal codice della protezione civile, i livelli di pianificazione sono:
Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree e settori dell’amministrazione sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.
La pianificazione di protezione civile è "un'attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali" nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e deve essere finalizzata “alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere”.
La direttiva è corredata di un allegato tecnico contenenti i seguenti 10 paragrafi:
Nell'allegato della direttiva sono contemplate misure rivolte alla popolazione con fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori.
In particolare, si specifica che la "pianificazione comunale di protezione civile comprende le attività di assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori che sono da definire, in maniera coordinata con i servizi sociali comunali, i Servizi sanitari territoriali e le associazioni di categoria delle persone con disabilità, con il supporto della Regione, in raccordo con la pianificazione sanitaria di livello regionale. Per le suddette finalità il Servizio Sanitario Regionale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo per le vulnerabilità specifiche quali ad esempio: migranti, persone presso case rifugio, minori non accompagnati - trasmettono ai Comuni i dati della popolazione vulnerabile nel rispetto della normativa sulla privacy.
Gli obiettivi principali della pianificazione per la popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori sono i seguenti:
Inoltre nell’ambito dell’individuazione geografica e dei criteri organizzativi dell’ambito territoriale ottimale ciascuna Regione verifica che i comuni dell’ambito possano ricadere nel territorio di competenza della medesima Azienda sanitaria ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2019, “Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita”. Sulla base della geografia definita con la metodologia dei contesti territoriali o con metodologie alternative, le Regioni, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile e in raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, devono individuare gli ambiti. Tale individuazione deve essere effettuata anche sulla base di valutazioni di carattere gestionale, quali, ad esempio, il numero dei Comuni e della popolazione residente nel contesto e la capacità di risposta all’emergenza degli enti ed amministrazioni territoriali.
Si raccomanda inoltre la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni che va inserita nei piani di Protezione Civile, per garantire la massima efficienza in caso di emergenze, e la partecipazione attiva della popolazione per rendere conoscibile al cittadino l’azione della pubblica amministrazione e per consentire a questa di rendere conto del proprio operato (accountability) ai sensi della normativa in materia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021
Link utili: Dipartimento protezione civile: Direttiva del 30 aprile "Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile", G. U. Allegato Tecnico, Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
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