Persone disabili: come gestire l’antincendio e le emergenze

Le problematiche connesse alla sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro quando vi è la presenza di persone disabili

 

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Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (Testo unico in materia di sicurezza del lavoro) impone al datore di lavoro di predisporre un documento di valutazione dei rischi lavorativi correlati con le attività svolte nella specifica unità produttiva. In tale documento deve essere sviluppata anche l’analisi di un rischio specifico, ovvero il rischio di incendio.
 
In particolare l’art. 46 sviluppa il tema più generale della  prevenzione incendi indicando nel D.M. 10/03/1998 il provvedimento base a cui riferirsi per i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Si ricorda che il D.M. 10/03/1998 fu emanato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 626/94, e che successivamente il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha elaborato, in data 1 marzo 2002, con lettera circolare n. 4 prot. n° P244 / 4122 sott. 54/3C, un documento relativo a “ Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili” affrontando con maggior dettaglio le problematiche connesse alla gestione delle emergenze quando vi è la presenza di persone disabili.
 
Pertanto la circolare n. 4 può intendersi come un documento integrativo al D.M. 10 marzo 1998 proponendo ulteriori indicazioni a chi si deve occupare di sicurezza con particolare riguardo alla presenza negli ambienti di lavoro di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie.
 
Occorre peraltro tenere presente che l’art. 28 impone anche che oggetto della valutazione di cui all’art 17 co 1 lettera “a” siano anche i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (come i soggetti con limitazioni permanenti o temporanee di capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie) e che all’art. 63 è fatto obbligo di strutturare i luoghi ed i posti di lavoro tenendo conto dei  lavoratori disabili in particolar per porte, vie di circolazione, ascensori, scale ed accessi.
 
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Fonte: Punto Sicuro
 
Link utili: Ministero dell’Internolavoratori disabili